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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione superiore

8 Gennaio 2022

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (COVID-19 – Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1) che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Obbligo vaccinale

Dal 15 febbraio viene istituito l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dlla vaccinazione da Sars-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Estensione Green Pass rafforzato

Dal 15 febbraio per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Se un lavoratore non possiede il Green Pass Rafforzato o non può esibirlo al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti non vaccinati a mansioni anche diverse senza la decurtazione della retribuzione.

Sanzioni
Dovranno pagare una multa di 100 euro coloro che alla data del 1° febbraio 2022:

  • non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attualmente vigenti.

Se un lavoratore accede illecitamente al luogo di lavoro pur non possedendo il Green Pass Rafforzato, la sanzione prevista va dai 600 ai 1500 euro.

Si consiglia la lettura dei testi legislativi in vigore per conoscere i dettagli relativi alle sanzioni previste.
Estensione Green Pass Base
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai:

  • servizi alla persona;
  • pubblici uffici;
  • servizi postali, bancari e finanziari;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
  • attività commerciali

(Nel testo del decreto è specificato che verranno determinate, nei 15 giorni successivi all’entrata in vigore, delle eccezioni con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona)

Lavoro Agile

Alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese private è raccomandato il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività

Scuola dell’infanzia

Con un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
Con due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Allegati

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