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Affidamento: Uno, Tanti
L'affidamento previsto dalla L. 184/1983 prevede due forme:
* - Affidamento giudiziale (art. 4, comma 2), quando non c'è il consenso dei genitori;
* - Affidamento consensuale (art. 4, comma 1), quando invece c'è il consenso dei genitori.
Ma il Centro Affidi promuove esperienze di solidarietà e accoglienza promuovendo tutti i tipi di affidamento, anche quelli al di fuori della previsione della L. 184/1983:
* - Affidamento giudiziale disposto per decreto del Tribunale per i Minorenni, per lunghi periodi;
* - Affidamento giudiziale disposto per decreto del Tribunale per i Minorenni, per brevi periodi;
* - Affidamento consensuale, disposto dal servizio sociale territoriale di residenza del minore;
* - Affidamenti part-time (diurno, fine settimana, estivo, ecc.).
Infatti esistono diversi tipi di affidamento, ugualmente necessari e che vengono scelti dalle coppie disponibili in relazione alle proprie disponibilità e motivazioni.
L'affidamento giudiziale, è quello di cui più spesso si ha la necessità e quello per il quale si hanno meno risorse. E' la vera alternativa all'Istituto. Questo è l'iter:
1 - La segnalazione di matrattamento perviene al Servizio Sociale territoriale di residenza del minore;
2 - Il Servizio Sociale territoriale di residenza del minore verifica la fondatezza della segnalazione;
3 - Il Servizio Sociale territoriale di residenza del minore prende contatto con la famiglia indicata per un "contratto d'aiuto", ivi compreso il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni;
4 - Il Tribunale per i Minorenni dà mandato al Servizio Sociale territoriale di residenza del minore di fare proposte nell'interesse e per il benessere del bambino;
5 - Il Servizio Sociale territoriale di residenza dle minore, attraverso gli opportuni contatti con il bambino e la sua famiglia, formula con il Tribunale per i Minorenni un progetto d'aiuto rivolto al bambino ed alla sua famiglia;
6 - Il Tribunale per i Minorenni valuta il progetto proposto dal Servizio Sociale di residenza del minore ed in Camera di Consiglio emette il relativo decreto con i provvedimenti necessari nell'interesse del minore, invi compreseo l'affidamento, avendo prima sentito la famiglia;
7 - La famiglia d'origine è in ogni momento informata di quanto prevede il progetto d'aiuto e ne è parte attiva;
Il Servizio Sociale di residenza del minore collabora con la famiglia d'origine del minore e con la famiglia affidataria alla realizzazione del progetto d'aiuto.
